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Uso dell’ascensore condominiale per traslochi: normativa, responsabilità e buone pratiche

I traslochi abitazioni, soprattutto nelle città caratterizzate da edifici multipiano, rappresentano operazioni complesse che richiedono una pianificazione meticolosa. Tra gli aspetti più delicati da gestire c’è sicuramente l’utilizzo dell’ascensore condominiale per il trasporto di mobili e oggetti voluminosi. Questo tema, oltre a implicazioni logistiche, presenta risvolti normativi e responsabilità precise che è fondamentale conoscere.

La crescente verticalizzazione degli spazi abitativi, con oltre il 70% degli immobili italiani sviluppati su più piani, rende il tema dell’uso dell’ascensore per i traslochi una questione quotidiana, che coinvolge sia i residenti sia gli amministratori di condominio.

 

È consentito utilizzare l’ascensore per il trasloco? Normativa e regole da seguire

L’ascensore condominiale è considerato, a tutti gli effetti, un bene comune, come stabilito dall’articolo 1117 del Codice Civile. Tuttavia, l’utilizzo da parte dei singoli condomini è regolato dall’articolo 1102, che consente l’uso della cosa comune purché non venga alterata la sua destinazione e non ne venga impedito l’uso agli altri.

A chiarire ulteriormente la questione, interviene la sentenza della Corte di Cassazione n. 2117/1982, che riconosce la possibilità di utilizzare l’ascensore anche per operazioni straordinarie come il trasporto di mobili, a condizione che non si arrechino danni all’impianto e non si limiti il diritto di utilizzo degli altri condomini.

È comunque essenziale consultare il regolamento condominiale, che può contenere regole specifiche relative all’utilizzo dell’ascensore per i traslochi. In alcuni casi, possono essere previsti divieti, limiti di orario o l’obbligo di preavviso.

Le buone prassi da rispettare includono:

  • Comunicare anticipatamente all’amministratore le date e gli orari previsti per il trasloco.
  • Verificare le fasce orarie consentite, generalmente comprese tra le 8:00 e le 20:00, evitando gli orari di riposo.
  • Effettuare un sopralluogo preliminare, per controllare le dimensioni dell’ascensore e le portate massime consentite, indicate sulla targhetta presente in cabina.
  • Proteggere le superfici interne dell’ascensore, utilizzando pannelli o materiali antiurto per prevenire graffi, urti o danni.
  • Accertarsi che l’impresa di traslochi sia coperta da un’assicurazione, in grado di rispondere di eventuali danni alle parti comuni o agli impianti.

Nei palazzi storici o dotati di ascensori di particolare pregio estetico, potrebbe essere necessario richiedere ulteriori autorizzazioni o la presenza di un tecnico durante le operazioni.

 

Responsabilità e gestione dei danni legati all’utilizzo dell’ascensore per traslochi

Chi organizza un trasloco e utilizza l’ascensore condominiale assume una precisa responsabilità per quanto riguarda la sicurezza e l’integrità dell’impianto. Secondo quanto previsto dall’articolo 2043 del Codice Civile, il condomino è tenuto a risarcire eventuali danni causati dall’utilizzo improprio dell’ascensore o da incidenti verificatisi durante le operazioni.

Anche l’amministratore gioca un ruolo fondamentale nella gestione di queste situazioni, potendo richiedere, in alcuni casi, un deposito cauzionale preventivo o stabilire sanzioni economiche per il mancato rispetto delle regole condominiali, come previsto dalla Legge 220/2012. Le multe possono variare da 200 a 800 euro, in base alla gravità dell’infrazione.

È obbligatorio inoltre:

  • Rispettare rigorosamente i limiti di peso riportati sulla targhetta dell’ascensore. Il sovraccarico può attivare i sistemi di blocco automatico e, nei casi peggiori, danneggiare la meccanica dell’impianto.
  • Pulire le parti comuni e l’ascensore al termine delle operazioni, riportando tutto allo stato originario.
  • Riparare immediatamente eventuali danni, oppure rimborsare il condominio per i costi sostenuti.

 

Cosa succede in caso di danni?

In presenza di danni all’ascensore o alle parti comuni, si procede generalmente con:

  1. Tentativo di conciliazione tra le parti.
  2. In caso di mancato accordo, viene nominato un perito per stimare l’entità dei danni.
  3. Se persiste il disaccordo, la controversia può essere portata davanti al Giudice di Pace (per importi fino a 5.000 euro) o al Tribunale ordinario per cifre superiori.

Va infine verificato se la polizza assicurativa condominiale preveda la copertura di danni legati all’utilizzo dell’ascensore per finalità diverse dal trasporto di persone. Non tutte le polizze lo contemplano, pertanto è sempre opportuno controllare le clausole specifiche prima di procedere.

 

 

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